Si informano gli iscritti del personale ATA che per procedere all'aggiornamento del titolo di certificazione di alfabetizzazione digitale (CIAD) e per l'aggiornamento della 1 fascia ATA è necessario prenotare l'appuntamento per le sedi di SALERNO, NOCERA, AGROPOLI e EBOLI, chiamando la sede di Salerno al n. 089225712 a partire dal giorno 28/04/2025

 

SI INFORMANO GLI ISCRITTI CHE TUTTE LE SEDI DELLO SNALS DELLA PROVINCIA DI SALERNO RESTERANNO CHIUSE giovedì 01/05/2025 e venerdì 02/05/2025 per la festività del 1 maggio.


 

 

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Di seguito i moduli per iscriversi al sindacato:

  • per chi ha un contratto a tempo indeterminato, contratti annuali fine attività didattiche, 30/06 o 31/08. Il modulo va compilato, firmato (firma in calce) e inviato all’indirizzo mail campania.sa@snals.it con allegata la carta d’identità. SCARICA IL MODULO
  • per chi ha un contratto a tempo determinato (supplenza breve e saltuaria) o per chi vuole usufruire dei servizi del Sindacato. Il modulo va compilato, firmato (firma in calce) e inviato all’indirizzo mail campania.sa@snals.it con allegata la carta d’identità e ricevuta di pagamento (causale ISCRIZIONE AL SINDACATO - IBAN IT21Q0837876090000000339949 intestato a SNALS - CONFSAL SALERNO) . SCARICA IL MODULO ISCRIZIONE IN CONTANTI

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge n.3 del 21 gennaio 2022, conversione del DL 172/2021 con il quale si estende l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

OBBLIGO VACCINALE DOCENTI E ATA

L’Obbligo vaccinale riguarda il Il personale scolastico

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Non rientra nell’obbligo vaccinale

  • coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola. motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note
  • Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Il personale che non aderisce all’obbligo vaccinale sarà sospeso sarà sospeso dalla possibilità di poter svolgere l’attività lavorativa e non avrà retribuzione nè altri emolumenti.